CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI

Applicabili anche in caso di accettazione mediante pagamento totale o parziale della fattura, della fattura proforma, dell’acconto o dell’importo richiesto dall’Azienda.

  1. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano il rapporto contrattuale tra GRAPHIC DESIGN di Marco Mercatelli e il Committente per l’acquisto di spazi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti, supporti, dispositivi, proiettori olografici, spazi pubblicitari digitali e/o altri mezzi pubblicitari indicati nel preventivo, nella fattura, nella fattura proforma, nell’accordo scritto o in altra comunicazione commerciale tra le Parti.

1.2 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

Azienda: GRAPHIC DESIGN di Marco Mercatelli, con sede legale in Loc. Costa Inf. 11/3, 16026 Montoggio (GE), P. IVA 02520250990.

Committente: il cliente dell’Azienda, ovvero il soggetto che acquista, conferma o paga il servizio pubblicitario offerto dall’Azienda.

Documento Commerciale: il preventivo, la fattura, la fattura proforma, la conferma scritta, il modulo d’ordine, la comunicazione commerciale o qualsiasi altro documento con cui l’Azienda propone o conferma al Committente il servizio pubblicitario, il relativo Canone, la durata, le modalità di diffusione e le eventuali condizioni particolari.

Contratto: l’accordo tra l’Azienda e il Committente avente ad oggetto l’acquisto di spazi pubblicitari e la diffusione del Messaggio Pubblicitario. Il Contratto può risultare da modulo d’ordine sottoscritto, preventivo accettato, conferma scritta, scambio di comunicazioni, emissione e pagamento della fattura o della fattura proforma, pagamento di un acconto, pagamento totale o parziale dell’importo richiesto dall’Azienda, nonché da qualsiasi comportamento concludente idoneo a dimostrare l’accettazione dell’offerta da parte del Committente.

Canone: il corrispettivo pattuito tra le Parti e dovuto dal Committente all’Azienda per l’acquisto degli spazi pubblicitari, per la diffusione del Messaggio Pubblicitario e per gli eventuali servizi accessori concordati.

Messaggio Pubblicitario: la comunicazione pubblicitaria da diffondere nello spazio acquistato dal Committente, secondo le modalità concordate tra le Parti.

Materiali: i file, contenuti grafici, video, immagini, testi, loghi, bozzetti, fotografie, animazioni, elementi sonori, elementi visivi o altri materiali forniti dal Committente o realizzati dall’Azienda per la diffusione del Messaggio Pubblicitario.

Parti: l’Azienda e il Committente, congiuntamente considerati.

1.3 In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e le condizioni particolari contenute nel Documento Commerciale, prevalgono le condizioni particolari indicate nel Documento Commerciale, purché espressamente concordate per iscritto tra le Parti.

1.4 Le presenti Condizioni Generali prevalgono su eventuali condizioni generali predisposte dal Committente, salvo espressa accettazione scritta da parte dell’Azienda.

1.5 L’Azienda si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare le presenti Condizioni Generali. Le eventuali modifiche avranno efficacia solo per i rapporti contrattuali successivi alla loro comunicazione, pubblicazione, allegazione o messa a disposizione del Committente.

1.6 Eventuali offerte, proposte, richieste o comunicazioni provenienti dal Committente, da agenti, procacciatori o altri intermediari non vincolano l’Azienda fino ad accettazione espressa, conferma scritta, emissione della fattura o della fattura proforma, oppure fino all’avvio del servizio da parte dell’Azienda.

1.7 In assenza di un modulo d’ordine sottoscritto, il Contratto si intenderà concluso e perfezionato nel momento in cui il Committente effettui il pagamento totale o parziale della fattura, della fattura proforma, dell’acconto o dell’importo richiesto dall’Azienda.

1.8 Il pagamento, anche parziale, della fattura, della fattura proforma, dell’acconto o dell’importo richiesto dall’Azienda costituisce conferma dell’incarico, accettazione del servizio richiesto e accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Vendita, purché le stesse siano state consegnate, inviate, allegate, richiamate o rese disponibili al Committente prima o contestualmente alla richiesta di pagamento.

1.9 Il Committente dichiara di essere consapevole che il pagamento totale o parziale della fattura, della fattura proforma o dell’acconto comporta accettazione del Contratto e delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

1.10 Eventuali richieste, modifiche, deroghe o condizioni particolari formulate dal Committente saranno valide solo se accettate espressamente per iscritto dall’Azienda.

1.11 L’emissione della fattura, della fattura proforma, l’avvio di attività preparatorie o l’esecuzione di lavorazioni preliminari non costituiscono rinuncia dell’Azienda ai diritti previsti dalle presenti Condizioni Generali.

2 CONSEGNA DEI MATERIALI

2.1 I Materiali dovranno essere consegnati all’Azienda a cura del Committente, nelle forme, nei tempi e secondo le specifiche tecniche indicate dall’Azienda o concordate nel Documento Commerciale.

2.2 Salvo diverso accordo scritto, i Materiali dovranno essere consegnati all’Azienda almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio della diffusione del Messaggio Pubblicitario.

2.3 L’eventuale consegna dei Materiali con un anticipo inferiore rispetto al termine indicato al punto 2.2, oppure la consegna di Materiali non conformi alle specifiche tecniche richieste, potrà comportare un ritardo nella diffusione del Messaggio Pubblicitario. Tale ritardo non potrà essere imputato all’Azienda e non darà diritto al Committente a rimborsi, riduzioni del Canone, risarcimenti, penali o indennizzi.

2.4 I Materiali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate dall’Azienda. L’Azienda si riserva il diritto di rifiutare Materiali non conformi, incompleti, illeggibili, tecnicamente non idonei o comunque non utilizzabili per una corretta diffusione.

2.5 In caso di consegna di Materiali non conformi, il Committente dovrà provvedere, a propria cura, a consegnare nuovi Materiali corretti e conformi. Il ritardo derivante da tale circostanza non sarà imputabile all’Azienda.

2.6 L’Azienda si riserva il diritto di valutare l’idoneità dei Materiali e dei Messaggi Pubblicitari anche sotto il profilo del contenuto, potendo rifiutare o sospendere la diffusione di contenuti offensivi, illeciti, contrari al decoro, alla morale, alla pubblica decenza, ai diritti di terzi, alla reputazione dell’Azienda o comunque non ritenuti compatibili con il contesto di diffusione.

2.7 La mancata diffusione del Messaggio Pubblicitario nei tempi pattuiti, qualora dipenda dal ritardo nella consegna dei Materiali da parte del Committente o dalla consegna di Materiali non conformi, non esclude l’obbligo del Committente di corrispondere il Canone pattuito. Resta salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.

2.8 Qualora il Committente non richieda la restituzione dei Materiali entro 7 giorni dal termine della diffusione pubblicitaria, l’Azienda avrà facoltà di disporne a propria discrezione, compresa la facoltà di eliminarli, archiviarli o conservarli per eventuali future lavorazioni.

2.9 Qualora il Committente incarichi l’Azienda di creare, ideare o elaborare graficamente pannelli, bozzetti, messaggi pubblicitari digitali, video, immagini, grafiche, animazioni o altri contenuti creativi, tutti i diritti d’autore e di utilizzazione economica relativi a tali elaborazioni resteranno di titolarità esclusiva dell’Azienda, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

2.10 L’Azienda potrà trasferire o concedere in licenza al Committente i diritti di utilizzazione economica dei materiali creativi realizzati, previo specifico accordo scritto e pagamento del relativo corrispettivo.

2.11 Il Committente non potrà utilizzare, modificare, riprodurre, cedere a terzi o diffondere autonomamente i materiali creativi realizzati dall’Azienda per finalità diverse da quelle previste dal Contratto, salvo autorizzazione scritta dell’Azienda.

3 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

3.1 I Messaggi Pubblicitari oggetto del Contratto avranno la durata indicata nel Documento Commerciale. Salvo diverso accordo scritto, la durata standard di ciascun Messaggio Pubblicitario sarà pari a 7 secondi, con possibilità di durata massima fino a 9 secondi se tecnicamente compatibile e preventivamente concordata.

3.2 Nel ciclo di programmazione potranno essere presenti fino a un massimo complessivo di 7 Messaggi Pubblicitari di clienti diversi, oltre all’eventuale comunicazione pubblicitaria dell’Azienda.

3.3 Il numero effettivo di Messaggi Pubblicitari presenti nel ciclo di programmazione potrà variare in base agli spazi venduti, alle esigenze tecniche, alla disponibilità degli impianti e agli accordi indicati nel Documento Commerciale.

3.4 Il Committente prende atto e accetta che la diffusione del proprio Messaggio Pubblicitario potrà avvenire in rotazione con altri messaggi pubblicitari.

3.5 Salvo diverso accordo scritto, il Committente non potrà pretendere esclusiva merceologica, esclusiva territoriale, esclusiva di categoria o divieti di vendita di spazi pubblicitari a concorrenti, attività similari o soggetti terzi.

3.6 Eventuali motion, transizioni, intervalli visivi, elementi grafici o animazioni inseriti tra un Messaggio Pubblicitario e l’altro saranno stabiliti dall’Azienda in base alle esigenze tecniche, estetiche e di programmazione.

3.7 Il Committente non potrà avanzare richieste di rimborso, risarcimento danni, penali, indennizzi o somme di altra natura per variazioni non sostanziali nella programmazione, purché il servizio venga eseguito in modo sostanzialmente conforme a quanto pattuito.

3.8 Il numero di passaggi, visualizzazioni o ripetizioni del Messaggio Pubblicitario potrà variare in funzione del numero complessivo di messaggi presenti nel ciclo, degli orari di apertura dei luoghi ospitanti, delle esigenze tecniche, della continuità di funzionamento dei dispositivi e delle condizioni concrete di diffusione.

3.9 Eventuali stime, simulazioni o indicazioni relative al numero di passaggi pubblicitari hanno valore indicativo, salvo che siano espressamente qualificate per iscritto come minime garantite nel Documento Commerciale.

3.10 Il Committente prende atto che il servizio pubblicitario acquistato non comporta alcuna garanzia di risultato commerciale, incremento di vendite, incremento di clienti, contatti, visite, prenotazioni, notorietà, ritorno economico o altra specifica performance commerciale. Eventuali dati, esempi, stime, simulazioni o previsioni comunicati dall’Azienda hanno valore meramente indicativo e non costituiscono promessa di risultato, salvo diverso accordo scritto espressamente indicato nel Documento Commerciale.

4 DURATA E RINNOVO

4.1 La durata del Contratto è quella indicata nel Documento Commerciale.

4.2 Alla scadenza, il Contratto si intenderà automaticamente cessato, senza tacito rinnovo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

4.3 L’eventuale prosecuzione del servizio dopo la scadenza dovrà essere concordata tra le Parti e potrà essere oggetto di nuova fattura, nuova fattura proforma, nuovo preventivo o nuova conferma scritta.

5 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1 Il Canone indicato nel Documento Commerciale costituisce il corrispettivo complessivo dovuto dal Committente per la diffusione del Messaggio Pubblicitario secondo le modalità, la durata e gli spazi indicati nel Contratto.

5.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Committente non sarà tenuto al pagamento di ulteriori spese, oneri, canoni, costi comunali, tasse di occupazione, diritti di concessione o altri importi diversi da quelli espressamente indicati nella fattura emessa dall’Azienda.

5.3 L’IVA e ogni altro onere fiscale applicabile per legge alla fattura resteranno a carico del Committente.

5.4 Anche qualora il Committente agisca in nome e per conto di un soggetto terzo, la fattura verrà emessa nei confronti del Committente indicato nel Documento Commerciale, il quale resterà l’unico soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo previsto nel Contratto.

5.5 I pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini pattuiti nel Documento Commerciale. Qualora nel Documento Commerciale non sia indicato alcun termine di pagamento, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

5.6 In caso di pagamento anticipato, totale o parziale, il servizio si intenderà confermato solo al momento dell’effettivo accredito delle somme dovute, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

5.7 In caso di ritardato pagamento del Canone da parte del Committente, saranno addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, oltre alle eventuali spese sostenute per il recupero del credito.

5.8 Il Committente non potrà sospendere, ritardare o compensare il pagamento del Canone con eventuali crediti, contestazioni o pretese vantate nei confronti dell’Azienda, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

5.9 Qualora il Contratto preveda il pagamento rateale del Canone, il mancato o ritardato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal beneficio del termine, con facoltà per l’Azienda di richiedere l’immediato pagamento dell’intero importo residuo dovuto.

5.10 In caso di mancato pagamento, anche parziale, del Canone nei termini pattuiti, l’Azienda avrà diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto e/o di risolverlo mediante comunicazione scritta inviata al Committente tramite e-mail, PEC o raccomandata A/R, fatto salvo il diritto al pagamento di quanto dovuto e al risarcimento degli eventuali danni.

5.11 Il Committente prende atto che l’esecuzione del Contratto può dipendere anche dalla disponibilità degli impianti, dei supporti, dei dispositivi e dei luoghi nei quali viene diffuso il Messaggio Pubblicitario, nonché dagli accordi tra l’Azienda e i proprietari, gestori o responsabili dei locali o degli spazi interessati.

5.12 Qualora, per cause non imputabili all’Azienda, non fosse possibile diffondere il Messaggio Pubblicitario oppure la diffusione fosse possibile solo in parte o per un periodo inferiore rispetto a quello pattuito, l’Azienda fatturerà al Committente solo la parte di servizio effettivamente eseguita. Qualora il Committente abbia già pagato anticipatamente, l’Azienda rimborserà esclusivamente la quota relativa al periodo non fruito, restando escluso ogni ulteriore risarcimento, penale o indennizzo.

5.13 Qualora l’Azienda fosse totalmente impossibilitata a utilizzare il supporto pubblicitario oggetto del Contratto per cause non imputabili alla stessa, il Contratto si intenderà risolto limitatamente alla parte non eseguibile, senza obbligo per l’Azienda di corrispondere al Committente somme a titolo di risarcimento danni, penali, indennizzi o altre somme di diversa natura, salvo l’eventuale restituzione della quota già pagata e non fruita.

5.14 Il Committente ha facoltà di cancellare l’esposizione pubblicitaria oggetto del Contratto e recedere dallo stesso per qualsiasi motivo, mediante comunicazione scritta da trasmettere all’Azienda via e-mail, PEC o raccomandata A/R, ricevuta dall’Azienda almeno 45 giorni prima della data di inizio dell’esposizione indicata nel Documento Commerciale.

5.15 In caso di cancellazione tardiva, il Committente sarà tenuto al pagamento delle seguenti percentuali del Canone:

  • 30% del Canone, se il preavviso di cancellazione è inferiore a 45 giorni ma superiore a 30 giorni;

  • 60% del Canone, se il preavviso di cancellazione è inferiore a 30 giorni ma superiore a 20 giorni;

  • 100% del Canone, se il preavviso di cancellazione è inferiore a 20 giorni.

5.16 In caso di cancellazione dell’esposizione pubblicitaria e/o recesso dal Contratto, resteranno inoltre a carico del Committente gli eventuali costi di produzione, elaborazione grafica, creazione video, adattamento file o realizzazione dei materiali già sostenuti o già eseguiti dall’Azienda, purché preventivamente concordati o documentabili.

5.17 In caso di cancellazione dell’esposizione pubblicitaria e/o recesso dal Contratto, l’Azienda si riserva il diritto di rivendere a terzi lo spazio pubblicitario oggetto del Contratto, senza necessità di fornire ulteriore preavviso al Committente.

6 RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E DISPOSIZIONI DEI SOGGETTI COMPETENTI

6.1 La responsabilità per la forma, il contenuto, la liceità e la legittimità del Messaggio Pubblicitario spetta esclusivamente al Committente.

6.2 Qualora la diffusione di un Messaggio Pubblicitario venga vietata, limitata, contestata o sospesa, in tutto o in parte, da autorità pubbliche, soggetti privati, proprietari, gestori dei locali, responsabili degli spazi o altri soggetti competenti, per ragioni legate alla forma o al contenuto del Messaggio Pubblicitario, l’Azienda avrà diritto di rifiutare, sospendere o interrompere la diffusione del Messaggio Pubblicitario.

6.3 Nei casi indicati al punto 6.2, il Committente non potrà pretendere rimborsi, riduzioni del Canone, risarcimenti, penali o indennizzi, qualora la sospensione o il rifiuto dipendano da fatto, contenuto, materiale o comportamento imputabile al Committente.

6.4 Sono a carico del Committente tutte le eventuali spese per la modifica, correzione, sostituzione o adeguamento del Messaggio Pubblicitario che si rendessero necessarie per ragioni imputabili al Committente.

7 CONTESTAZIONI

7.1 Il Messaggio Pubblicitario si intende diffuso con la sua esposizione, pubblicazione, trasmissione o diffusione sul mezzo, impianto, dispositivo o supporto prescelto.

7.2 Eventuali contestazioni relative alle modalità di esecuzione del Contratto e/o al corretto funzionamento dei mezzi dovranno essere sollevate dal Committente, a pena di decadenza, entro 5 giorni dalla rilevazione o dalla conoscenza dell’asserita irregolarità, mediante comunicazione scritta inviata all’Azienda via e-mail, PEC o altro mezzo scritto.

7.3 La mancata contestazione entro il termine indicato al punto 7.2 equivarrà ad accettazione delle modalità di esecuzione del Contratto.

7.4 Saranno prive di effetto le contestazioni generiche, tardive, non documentate o formulate con modalità diverse da quelle indicate al punto 7.2.

8 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Il Committente prende atto e accetta che la collocazione spazio-temporale del Messaggio Pubblicitario sugli impianti, supporti o dispositivi indicata nel Contratto ha valore indicativo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

8.2 La programmazione della diffusione dei Messaggi Pubblicitari potrà essere soggetta a variazioni, modifiche, sospensioni temporanee o adattamenti dovuti a esigenze tecniche, organizzative, di programmazione generale, manutenzione, sostituzione dei supporti o necessità legate al luogo di installazione.

8.3 Le variazioni indicate al punto 8.2 non comporteranno responsabilità dell’Azienda né daranno diritto al Committente a risarcimenti, penali, indennizzi o altre somme, purché il servizio venga comunque eseguito in modo sostanzialmente conforme a quanto pattuito.

8.4 Il Committente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, durante la vigenza del Contratto, i proprietari, i gestori o i responsabili dei luoghi nei quali sono installati gli impianti o dispositivi pubblicitari potrebbero richiedere l’interruzione, la sospensione, la sostituzione o la modifica dei Messaggi Pubblicitari o del relativo supporto.

8.5 Qualora si verifichi una delle ipotesi indicate al punto 8.4, l’Azienda si impegna, ove possibile, a darne comunicazione scritta al Committente, indicando le eventuali soluzioni alternative disponibili.

8.6 Qualora non sia possibile proseguire la diffusione del Messaggio Pubblicitario nello spazio originariamente previsto, l’Azienda potrà proporre al Committente un diverso spazio, dispositivo o luogo di diffusione, alle condizioni da concordare tra le Parti.

8.7 Nel caso in cui il Committente non accetti la soluzione alternativa proposta, oppure non risponda entro 5 giorni dalla comunicazione dell’Azienda, il Contratto cesserà di avere efficacia limitatamente alla parte non ancora eseguita. Il Committente avrà diritto esclusivamente alla restituzione dell’eventuale quota di Canone già pagata e riferita al periodo di mancata diffusione, restando escluso ogni ulteriore diritto a risarcimenti, penali, indennizzi o altre somme.

9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

9.1 Il Committente prende atto e riconosce che l’Azienda non è tenuta a verificare preventivamente la liceità, la legittimità, la titolarità dei diritti o la conformità normativa dei Materiali e dei Messaggi Pubblicitari consegnati dal Committente.

9.2 Il Committente garantisce all’Azienda che i Materiali e i Messaggi Pubblicitari:

  • non violano norme di legge, regolamenti, provvedimenti o usi vigenti;

  • non violano diritti di terzi, inclusi diritti d’autore, marchi, brevetti, diritti di immagine, privacy, diritti di proprietà industriale o intellettuale;

  • non contengono messaggi ingannevoli, offensivi, diffamatori, discriminatori, illeciti o contrari al decoro;

  • sono utilizzabili e diffondibili nei luoghi e con le modalità previste dal Contratto;

  • sono conformi, ove applicabile, al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ai regolamenti autodisciplinari vigenti.

9.3 Il Committente dichiara e garantisce di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica dei Messaggi Pubblicitari e dei relativi contenuti, oppure di aver ottenuto tutte le autorizzazioni, licenze, permessi e consensi necessari alla loro diffusione.

9.4 Il Committente si impegna a fornire all’Azienda, su semplice richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei diritti, delle autorizzazioni, dei permessi o delle licenze necessari per la diffusione dei Messaggi Pubblicitari.

9.5 Il Committente si obbliga a tenere l’Azienda indenne e manlevata da qualsiasi responsabilità, richiesta, contestazione, pretesa, danno, sanzione, costo o azione promossa da terzi in relazione ai Materiali, ai Messaggi Pubblicitari, al loro contenuto, alla loro diffusione o alla violazione delle garanzie assunte dal Committente con il presente Contratto.

9.6 La manleva di cui al punto 9.5 comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pretese relative a violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale, diritti d’autore, diritti di immagine, marchi, privacy, concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, contenuti illeciti, offensivi o contrari alla normativa vigente.

9.7 Il Committente si impegna altresì a intervenire, su richiesta dell’Azienda, in eventuali procedimenti, contestazioni o richieste formulate da terzi, autorità pubbliche, soggetti privati, proprietari o gestori dei luoghi di diffusione.

9.8 L’Azienda si riserva la facoltà di rifiutare o sospendere la diffusione di Messaggi Pubblicitari qualora il contenuto appaia, a suo insindacabile giudizio, contrario alla legge, al decoro, alla morale, alla reputazione dell’Azienda, agli interessi dei luoghi ospitanti o alle presenti Condizioni Generali.

9.9 Nei casi di rifiuto o sospensione per ragioni imputabili al Committente, nulla sarà dovuto dall’Azienda al Committente a titolo di rimborso, risarcimento, penale o indennizzo.

10 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DELL’AZIENDA

10.1 Nei limiti previsti dalla normativa applicabile, è esclusa qualsiasi responsabilità dell’Azienda nei seguenti casi:

  • interruzioni, sospensioni o mancata diffusione dei Messaggi Pubblicitari per cause non dipendenti dalla volontà, da azioni o da omissioni dell’Azienda;

  • cause di forza maggiore;

  • guasti, malfunzionamenti, manutenzioni o sostituzioni tecniche non prevedibili;

  • ordini, richieste o disposizioni provenienti da autorità pubbliche, proprietari, gestori, responsabili dei locali o altri soggetti competenti;

  • difetti dei Messaggi Pubblicitari derivanti da Materiali non idonei, non conformi o tecnicamente inadeguati forniti dal Committente;

  • difformità minime rientranti nei limiti di normale tolleranza tecnica del sistema di diffusione utilizzato;

  • impossibilità di eseguire il Contratto a seguito della cessazione, interruzione o sospensione del rapporto tra l’Azienda e i proprietari o gestori degli spazi presso cui avviene la diffusione pubblicitaria.

10.2 In nessun caso l’Azienda risponderà di danni patrimoniali o non patrimoniali, diretti o indiretti, lamentati dal Committente o da terzi in conseguenza della diffusione dei Messaggi Pubblicitari, salvo il caso di dolo o colpa grave dell’Azienda.

10.3 Nel caso di contestazioni relative alle modalità di esecuzione del Contratto, qualora le stesse risultassero fondate, il Committente non avrà diritto ad alcun risarcimento danni, penale, indennizzo, rimborso o riduzione del Canone, salvo il caso di dolo o colpa grave dell’Azienda. L’unico rimedio riconosciuto al Committente sarà, ove tecnicamente possibile, la ripetizione della diffusione del Messaggio Pubblicitario o il prolungamento del periodo di trasmissione per un periodo equivalente a quello di mancata o irregolare diffusione effettivamente accertato, secondo un calendario e modalità da concordarsi con l’Azienda.

10.4 Eventuali interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti, spegnimenti temporanei, interventi di manutenzione, sostituzioni tecniche o problemi di funzionamento dei dispositivi pubblicitari non daranno diritto al Committente a richieste di risarcimento danni, penali, indennizzi, rimborsi o riduzioni del Canone. Qualora tali eventi comportino una mancata diffusione del Messaggio Pubblicitario per un periodo significativo e oggettivamente accertabile, l’Azienda potrà riconoscere al Committente, quale unico rimedio, un periodo aggiuntivo di diffusione equivalente al periodo di mancata trasmissione effettiva, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e dei dispositivi.

10.5 Il Committente riconosce che l’eventuale mancata o irregolare diffusione del Messaggio Pubblicitario non potrà essere posta a fondamento di richieste di risarcimento per mancato guadagno, perdita di clientela, perdita di opportunità commerciali, danno d’immagine, danno reputazionale, perdita di fatturato o altri danni indiretti, consequenziali o non immediatamente e direttamente documentabili, salvo il caso di dolo o colpa grave dell’Azienda.

11 INADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

11.1 In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Committente, all’Azienda sarà dovuta una somma a titolo di risarcimento danni pari all’ammontare delle rate o dei Canoni ancora dovuti per l’intero periodo di durata del Contratto, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

11.2 Il Committente è obbligato a tenere indenne e manlevata l’Azienda da qualsiasi pretesa di terzi che si fondi su richieste di risarcimento danni, indennizzi, penali o altre somme derivanti da inadempimenti del Contratto imputabili o riconducibili al Committente.

11.3 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inadempimenti del Committente: il mancato pagamento del Canone, il ritardo nel pagamento, la consegna di Materiali illeciti o non conformi, la violazione di diritti di terzi, la mancata consegna dei Materiali nei tempi concordati, la comunicazione di dati errati per la fatturazione, l’utilizzo non autorizzato dei materiali creativi realizzati dall’Azienda e qualsiasi condotta che impedisca o renda più gravosa l’esecuzione del servizio.

12 CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 È fatto divieto al Committente di cedere, in tutto o in parte, il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda.

12.2 È altresì vietato al Committente disporre dello spazio pubblicitario acquistato in favore di terzi, concederlo a terzi, subaffittarlo, rivenderlo o utilizzarlo per promuovere soggetti diversi da quelli indicati nel Documento Commerciale, salvo autorizzazione scritta dell’Azienda.

12.3 In caso di cessione o successione a qualsiasi titolo dell’azienda del Committente, il cessionario o avente causa subentrerà nei diritti e negli obblighi derivanti dal Contratto, ferma restando la responsabilità solidale del Committente originario per tutte le obbligazioni già maturate o comunque derivanti dal Contratto.

12.4 L’Azienda avrà facoltà di cedere, in tutto o in parte, il Contratto a terzi, previa comunicazione scritta al Committente tramite e-mail, PEC o raccomandata A/R.

13 DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

13.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

13.2 Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Genova.

14 DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Il Contratto non attribuisce alcun diritto di esclusiva a favore del Committente, né comporta divieti a carico dell’Azienda di vendita di spazi pubblicitari a concorrenti del Committente, attività similari o altri terzi, salvo diverso accordo scritto indicato nel Documento Commerciale.

14.2 Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare invalide, inefficaci o nulle, in tutto o in parte, il Contratto e le restanti clausole resteranno comunque validi ed efficaci. Le clausole invalide, inefficaci o nulle saranno sostituite, ove possibile, da disposizioni valide ed efficaci aventi finalità analoga.

14.3 Con la sottoscrizione del Contratto, con l’accettazione del preventivo, con la conferma scritta, con il pagamento totale o parziale della fattura, della fattura proforma, dell’acconto o dell’importo richiesto dall’Azienda, il Committente dichiara di aver letto, compreso e accettato le presenti Condizioni Generali.

14.4 Gli importi contrattualmente pattuiti potranno essere soggetti al riconoscimento di provvigioni, commissioni o diritti di intermediazione a favore di terzi incaricati dall’Azienda. Tali importi resteranno in ogni caso a carico esclusivo dell’Azienda e non comporteranno alcun costo aggiuntivo per il Committente, salvo diverso accordo scritto.

14.5 Le comunicazioni tra le Parti potranno avvenire tramite e-mail, PEC, messaggistica scritta, raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a provare il contenuto della comunicazione.

14.6 Il Committente è tenuto a comunicare all’Azienda dati corretti, aggiornati e completi per la fatturazione, per l’esecuzione del servizio e per ogni comunicazione relativa al Contratto.

15 APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE

15.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, accettazione del Contratto, accettazione tramite pagamento e modifiche valide solo se accettate dall’Azienda;

2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, consegna tardiva o non conforme dei Materiali, facoltà di rifiuto e mancato diritto a rimborsi;

2.9, 2.10 e 2.11, titolarità dei diritti sui materiali creativi realizzati dall’Azienda e limiti di utilizzo da parte del Committente;

3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, modalità di rotazione, assenza di esclusiva, variazioni di programmazione, numero di passaggi, assenza di garanzia di risultato commerciale e limitazioni di responsabilità;

5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, interessi di mora, divieto di compensazione, decadenza dal beneficio del termine, sospensione e risoluzione;

5.11, 5.12 e 5.13, disponibilità degli spazi, impossibilità sopravvenuta e limitazioni di responsabilità;

5.14, 5.15, 5.16 e 5.17, recesso, cancellazione tardiva, somme dovute e rivendita dello spazio;

6.2, 6.3 e 6.4, sospensione o rifiuto del Messaggio Pubblicitario e responsabilità del Committente;

7.2, 7.3 e 7.4, termini e modalità di contestazione;

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7, variazioni della programmazione, sostituzione degli spazi e limitazioni di responsabilità;

9.1, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9, responsabilità del Committente, manleva e facoltà di rifiuto o sospensione;

10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5, limitazioni di responsabilità dell’Azienda, esclusione di risarcimenti, penali, indennizzi, rimborsi, danni indiretti, mancato guadagno, perdita di clientela, danno d’immagine e previsione del prolungamento della diffusione quale unico rimedio riconosciuto, salvo dolo o colpa grave dell’Azienda;

11.1, 11.2 e 11.3, inadempimenti del Committente e risarcimento danni;

12.1, 12.2, 12.3 e 12.4, divieto di cessione da parte del Committente e facoltà di cessione dell’Azienda;

13.2, Foro competente esclusivo;

14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6, assenza di esclusiva, validità delle restanti clausole, accettazione tramite pagamento, comunicazioni e obblighi informativi.

Luogo e data: ___________________________

Il Committente: ___________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente approva specificamente le clausole sopra indicate.

Il Committente: ___________________________